Come aprire un nail center

Essendo, per molte Regioni, l’attività di “Applicazione di Unghie Artificiali e Decorazione Unghie” un’attività libera, e quindi non rientrante nella sfera di applicazione della Legge 1/1990 che disciplina l’attività di estetista, chi intende svolgere tale attività non necessita della qualifica di estetista e non deve produrre, all’atto della domanda di iscrizione, alcuna documentazione.

Per aprire un’attività artigianale libera da regolamentazioni, questa è la prassi:
dopo aver trovato il locale adatto alle proprie esigenze (ubicazione e metratura) ed eseguito tutti i lavori secondo le norme di sicurezza (impianto elettrico, riscaldamento, bagno, etc.), si effettua la comunicazione al Comune di residenza dell’inizio dell’attività entro 30 giorni dall’apertura della stessa.
In seguito a questo ci sarà la verifica di un addetto comunaleo di una guardia municipale per constatare la veridicità della comunicazione; questo compilerà un modulo, l’attestato di veridicità, di cui rilascerà copia da allegare alla domanda di iscrizione all’Albo Artigiani, insieme alla Partita IVA.

REQUISITI RICHIESTI ALLA LUCE DELLE RECENTI SENTENZE

a cura dell’Avv. Fabio Coccia – e-mail: [email protected]

Lo studio legale Coccia con sede a Perugia è stato chiamato a rispondere in maniera sempre più frequente, data la crescente richiesta da parte degli operatori, al quesito su quali siano i requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di costruzione, ricostruzione ed applicazione di unghie artificiali.
Le frequenti richieste di consulenza in materia, giunte in alcuni casi al cospetto dei Tribunali, rispondono ad una necessità tangibile di fare chiarezza nel panorama legislativo nazionale, determinatasi a seguito delle controversie interpretative che pone la forzata applicazione alla materia che ci occupa delle disposizioni dettate dalla L. 1/1990, che disciplina a livello nazionale l’attività di estetista.
Le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, infatti, organi cui spetta la competenza esclusiva in ordine all’accertamento dei requisiti per la qualifica di attività artigiana e professionale, tentano di ricondurre, con operazioni altamente acrobatiche, l’attività di applicazione di unghie artificiali alla disciplina introdotta dal testo legislativo della L. 1/1990 con conseguente soggezione ai rigidi parametri in termini di possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da tale Legge ed alle più restrittive prescrizioni imposte dai Regolamenti comunali.
Appare evidente come quello operato dalle Commissioni per l’Artigianato rappresenti un tentativo, ormai in via di superamento grazie all’applicazione pratica che scaturisce dai Tribunali, di riempire il vuoto legislativo venutosi a creare a seguito dell’affermarsi di tale nuova attività di applicazione di unghie artificiali e stanti l’assenza di una normativa di settore; infatti, mancando una legge apposita che disciplini l’attività in questione e colmi, quindi, tale lacuna, la generalità delle Commissioni per l’Artigianato, con [sempre meno] rare eccezioni, rifiuta l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane a quelle ditte che non presentino nella loro compagine almeno un soggetto munito della qualifica di estetista, che possa fungere da preposto per l’esercizio di un’attività che viene, a nostro avviso e ad avviso anche dei Tribunali più “progressisti”, a torto ritenuta una propaggine dell’attività di estetista.
La netta linea di demarcazione che separa tali due attività emerge con chiarezza laddove si legga il contenuto dell’art. 1 della L. 1/1990, che nel definire l’attività di estetista sottolinea come questa comprenda “tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico … e con l’applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11.10.1986 n. 713”.
Mentre, per converso, l’attività di applicazione di unghie artificiali consiste nella giustapposizione di una protesi preconfezionata alle unghie naturali ad esclusivi fini di abbellimento delle dita, rimuovibile in qualsiasi tempo e, pertanto, senza effetti invasivi sul corpo umano, poiché si agisce sempre ed esclusivamente sull’unghia preformata, sia ab origine sia in virtù dei successivi interventi correttivi, necessari, questi, per mantenere le unghie della lunghezza desiderata colmando la crescita dell’unghia artificiale che avanza al crescere di quella naturale; ed inoltre, nell’esercizio di tale attività, si impiegano prodotti che non rientrano nel novero di quelli classificati dal Ministero della Sanità come cosmetici.

Ciò che differenzia, dunque, le due attività è l’effetto invasivo / modificativo che generalmente ha sul corpo umano l’opera dell’estetista, finalizzata ad eliminarne od attenuarne gli inestetismi, rispetto invece alla minore incidenza dell’attività di costruzione, ricostruzione ed applicazione di unghie artificiali, che si svolge, a fini ornamentali, sulle sole unghie naturali che peraltro rimangono inalterate, come tutto il resto del corpo umano.

Sul tema, espressamente e debitamente interpellati, sono intervenuti vari Tribunali, Venezia, Torino e, da ultimo, Perugia, con due pronunce nel 2005 e recentemente nel 2007; il Collegio del capoluogo umbro, in ambedue le occasioni, con un lineare ragionamento logico-giuridico, interpretando il dettato legislativo di riferimento da una parte e le istanze provenienti dalla società sui nuovi canoni estetici dall’altra, ha ordinato d’imperio l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane di ditte alle quali questa era stata negata dalle competenti Commissioni per l’Artigianato, fornendo a chiare lettere un illuminante compendio della questione: “Tale attività [di costruzione, ricostruzione e applicazione di unghie artificiali] non può farsi rientrare nell’attività dell’estetista ai sensi dell’art. 1 della L. 1/1990, poiché l’attività che intende svolgere la ricorrente non può ritenersi svolta sul corpo umano (riguardando le sole unghie naturali che peraltro rimangono inalterate), tantomeno è destinata a modificare il corpo umano o ad eliminare inestetismi su di esso presenti; questa nuova attività artigianale non fa altro che rispondere ad una richiesta di adeguamento dell’aspetto fisico ai canoni di moda e di costume”; inoltre, i prodotti utilizzati per l’applicazione delle unghie artificiali, secondo il sistema di lavorazione esposto, non sono ritenuti prodotti cosmetici, ma utili solo per la costruzione di unghie artificiali ed accessori per la loro applicazione”.
In conclusione, nell’auspicare un intervento risolutivo del legislatore, che prendendo in considerazione le istanze provenienti dalla società e dai Tribunali disciplini in maniera organica tale nuova attività, allo stato attuale, tirando le fila di quanto sortito dalla elaborazione giurisprudenziale, non può che sottolinearsi come, contrariamente a quanto richiesto dalla maggior parte delle Commissioni per l’Artigianato di prima e seconda istanza, per l’esercizio di tale attività non è necessario né l’attestato di qualificazione professionale di estetista né la conseguente autorizzazione comunale, al possesso dei quali requisiti non può essere subordinata l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, che va invece, senz’altro, riconosciuta a semplice richiesta dell’istante, previa presentazione della documentazione necessaria.

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